SAN SIRO

Scopri la storia dello Stadio, come accedervi, i regolamenti d'uso dello Stadio e delle tessere di servizio

REGOLAMENTO D'USO DELLO STADIO   

L'accesso e la permanenza nell’area dello stadio comportano l'accettazione, da parte dello spettatore, del presente regolamento e delle normative emanate dalla FIFA, dalla UEFA, dalla F.I.G.C., dalla Lega Calcio e dall'Autorità di Pubblica Sicurezza.


Norme di comportamento

  • Chiunque accede all'interno dello stadio è tenuto al rispetto del presente regolamento.
  • Il possesso del titolo di accesso ed il rispetto del presente regolamento sono condizioni per l'ingresso e la permanenza nell’impianto; l'inosservanza dello stesso comporta l'immediata risoluzione del contratto di prestazione, con il conseguente allontanamento dall’impianto del contravventore, nonché l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro. Qualora il contravventore risulti già sanzionato nella stessa stagione sportiva, anche in un impianto diverso, per la medesima violazione del regolamento d'uso, la sanzione potrà essere aumentata sino alla metà del massimo e potrà essere comminato il divieto di accesso alle manifestazioni sportive.
  • L'ingresso, di norma, deve avvenire attraverso il cancello indicato sulla ricevuta di acquisto o sui pannelli luminosi posti in prossimità dell’accesso.
  • Il titolo di accesso allo stadio è personale e non può essere ceduto a terzi, salvo i casi e secondo le modalità previste dalla normativa in materia e dalla società organizzatrice dell'evento.
  • Allo spettatore che acquisti il titolo di accesso in violazione delle procedure per la separazione dei sostenitori delle squadre, potrà essere inibito l'accesso nello stadio. La società organizzatrice dell’evento potrà procedere, altresì, al suo allontanamento dallo stadio ove la rilevazione della violazione abbia luogo dopo l’avvenuto accesso.
  • Per l'accesso all'impianto è richiesto il possesso di un documento d'identità valido, da esibire ai varchi di prefiltraggio contestualmente al titolo di accesso, onde consentire agli addetti al controllo di verificare la corrispondenza tra l'intestatario (o legittimo cessionario) del titolo di accesso e l'effettivo utilizzatore.
  • Il titolo di accesso va esibito in qualsiasi momento a richiesta degli stewards e, comunque, conservato fino all'uscita dallo stadio.
  • Lo spettatore ha il diritto/dovere di occupare il posto assegnato e, pertanto, con l'acquisto del titolo di accesso si impegna a non occupare posti differenti, seppur non utilizzati da altri soggetti, salvo espressa autorizzazione della società che organizza l'evento.
  • Lo spettatore può essere sottoposto, anche da parte degli stewards ed a mezzo di metaldetector, a controlli finalizzati ad evitare l’introduzione di materiali illeciti, proibiti e/o pericolosi ed è tenuto a seguire le indicazioni fornite dagli stewards.
  • L'accesso alle aree Hospitality è disciplinato dal regolamento esposto in prossimità degli accessi ed all'interno delle sale stesse.
  • La società può rifiutare l'ingresso allo stadio, anche in occasione di incontri successivi, alle persone che violino il presente regolamento d’uso.
  • Le coreografie possono essere proposte e realizzate, nel rispetto delle disposizioni di legge e delle determinazioni assunte in sede di GOS, soltanto nell'ambito di singoli settori dello stadio e solo ad iniziativa di soggetti o gruppi che occupino storicamente o abitualmente o per consuetudine tali settori, impegnandosi alla completa gestione di tutte le attività connesse. L'eventuale allestimento di particolari coreografie interessanti una pluralità di settori dello stadio resta di esclusiva pertinenza della società sportiva organizzatrice dell’evento, che sottoporrà la proposta alla valutazione del GOS e, dopo l'approvazione, ne darà informazione al pubblico anche attraverso il proprio sito ufficiale.
  • L'accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto sportivo sono soggetti alle prescrizioni ed eventuali restrizioni di legge. A titolo esemplificativo, nella misura in cui sia previsto da eventuali legislazioni emergenziali, potrebbe non essere consentito l'accesso all’utente a cui venga riscontrata la temperatura corporea superiore ai 37,5 °C e/o venga riscontrata la presenza di sintomatologia da infezione COVID-19 (a carattere meramente esemplificativo potranno essere: mal di gola, tosse, difficoltà respiratoria, perdita dell'olfatto e del gusto, diarrea, dolori articolari e muscolari diffusi o altri sintomi riconducibili al COVID-19).
  • Durante periodi di emergenza sanitaria, per l'accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto è necessario fornire tutte le autocertificazioni sullo stato di salute richieste dal Club (nei limiti di legge), così come ulteriori certificazioni previste dalla legislazione pro tempore vigente (a titolo esemplificativo Certificazione Verde COVID-19) volte a contenere il rischio di infezione da COVID-19. L'utente non in possesso di tutta la documentazione richiesta non potrà accedere all’impianto ovvero verrà allontanato.
  • Durante periodi di emergenza sanitaria, per l'accesso e la permanenza a qualsiasi titolo all'interno dell'impianto sportivo sarà obbligatorio indossare i presidi richiesti dalla legge, come - a titolo esemplificativo - mascherine protettive. Il Club avrà cura di espellere eventuali trasgressori. Rimane ferma l'esigenza primaria di verifica dell'identità dell'utente che accede allo stadio; per questa ragione qualora lo steward non riuscisse con certezza a identificare un soggetto stante la parziale copertura del viso potrà chiedere all'utente di allontanarsi ad almeno 2mt. di distanza e scoprire il volto nella misura e per il lasso di tempo necessario alla corretta identificazione.
  • Durante il periodo di emergenza sanitaria, i dati sugli ingressi potranno (ove consentito o richiesto dalla legge) essere conservati per il periodo indicato nell'informativa privacy predisposta dalla società organizzatrice dell'evento rilevante e consegnati a richiesta delle autorità sanitarie locali e nazionali per gli scopi di legge.


All'interno dell'impianto sportivo e dell'area riservata esterna È VIETATO:

  • Introdurre o detenere armi da sparo o da fuoco, materiale esplosivo, artifizi pirotecnici, fumogeni, torce illuminanti, pietre, coltelli o altri oggetti da punta o taglio, strumenti atti ad offendere o idonei ad essere lanciati, strumenti sonori (tamburi, trombe, strumenti musicali di qualsiasi genere), fatta eccezione per i tamburi ad una battuta che siano stati espressamente autorizzati in sede di GOS, nonché sistemi di emissione od amplificazione del suono, fatta eccezione per i megafoni che siano stati espressamente autorizzati in sede di GOS. Sia in caso di introduzione di tamburi (ad una battuta) che di megafoni, i referenti devono essere preventivamente identificati in sede di GOS;
  • introdurre strumenti per l’emissione di raggi luminosi concentrati (puntatori laser e simili) ed altri oggetti che possano costituire pericolo per l'incolumità dei soggetti presenti nell'impianto, arrecare disturbo ovvero compromettere lo svolgimento regolare delle competizioni sportive;
  • introdurre bevande alcooliche di qualsiasi gradazione;
  • introdurre o detenere sostanze stupefacenti, veleni, sostanze nocive, materiale infiammabile, vernici od altro materiale imbrattante;
  • accedere e trattenersi in stato di ebbrezza o sotto l'effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope;
  • introdurre o vendere all’interno dell’impianto sportivo bevande contenute in lattine od in bottiglie di vetro o di plastica;
  • introdurre animali di qualsiasi genere;
  • introdurre pettorine od indumenti di colore e foggia uguale o simile a quelli degli stewards e degli altri addetti ai servizi;
  • introdurre bandiere dotate di doppia asta;
  • introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni, materiale stampato o scritto, diversi da quelli esplicitamente autorizzati dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società sportiva organizzatrice dell'evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l'apposita prescritta documentazione; gli stessi, ove autorizzati, non potranno comunque essere esposti in spazi diversi da quelli indicati dalla società sportiva e dovranno essere rimossi al termine della manifestazione;
  • allestire coreografie non autorizzate ovvero difformi da quelle autorizzate, previa verifica dei prescritti requisiti, dal GOS (Gruppo Operativo Sicurezza) su richiesta della società sportiva organizzatrice dell'evento, alla quale gli interessati devono preventivamente rivolgersi e far pervenire l'apposita prescritta documentazione;
  • introdurre ed esporre striscioni, cartelli, stendardi orizzontali, banderuole, documenti, disegni od altro materiale stampato o scritto, contenenti propaganda a dottrine politiche ideologiche o religiose, o alla violenza, asserzioni o concetti che incitino all'odio razziale, etnico o religioso o comunque offensivi o che si ritenga possano compromettere od ostacolare il regolare svolgimento delle competizioni sportive;
  • esporre materiale che ostacoli la visibilità agli altri spettatori o interferisca con la segnaletica di emergenza o che, comunque, sia di ostacolo alle vie di fuga verso le uscite o verso il terreno di giuoco;
  • porre in essere atti arbitrari o aggressivi nei confronti degli stewards e/o del personale addetto al controllo ed alla sicurezza;
  • esternare, anche con cori o esposizioni di scritte, qualsiasi forma di discriminazione razziale, etnica o religiosa, ovvero porre in essere altre manifestazioni di intolleranza;
  • effettuare qualsiasi forma di propaganda, di qualsivoglia genere ed in qualunque modo che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
  • svolgere qualsiasi genere di attività commerciale che non sia stata preventivamente autorizzata, per iscritto, dalla società organizzatrice dell'evento;
  • tenere comportamenti che possono arrecare danni agli altri spettatori;
  • danneggiare o manomettere in qualsiasi modo strutture, infrastrutture e servizi dell'impianto;
  • arrampicarsi su balaustre, parapetti, divisori ed altre strutture non destinate alla permanenza del pubblico;
  • stazionare sulle scalinate, sui percorsi di accesso e di esodo e su ogni altra via di fuga;
  • introdurre, senza il preventivo assenso degli stewards addetti al filtraggio, cinture con fibbie metalliche di rilevanti dimensioni, ombrelli, stampelle ed altri accessori od ausili; gli stewards, in presenza di elementi che facciano fondatamente ritenere possibile la destinazione ad usi impropri di tali oggetti e strumenti, potranno denegare l'assenso. L'accesso di carrozzine per disabili può avvenire solo attraverso l’ingresso appositamente dedicato;
  • durante il periodo di emergenza sanitaria e nei limiti di legge, accedere alla struttura, nel caso di contatto nei termini previsti dalla legge con persone infette;
  • fumare.


Avvertenze

Si evidenzia che i seguenti comportamenti, oltre ad essere passibili di sanzione amministrativa in quanto costituenti violazione del presente regolamento, integrano anche fattispecie di reato:

    • travisamento;
    • possesso di armi proprie ed improprie;
    • ostentazione di emblemi o simboli di associazioni che diffondano la discriminazione o la violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi;
    • incitazione alla violenza nel corso di competizioni agonistiche;
    • possesso, lancio e utilizzo di materiale pericoloso ed artifici pirotecnici;
    • scavalcamento di separatori;
    • invasione di campo.
    • Ai sensi dell'art. 9 del Regolamento per la qualità dell'aria del Comune di Milano, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 56 del 19 novembre 2020, è fatto divieto di fumare, tra le altre, nelle strutture sportive di qualsiasi tipologia, ivi comprese le aree adibite al pubblico. L'inosservanza di tale divieto è punita con la sanzione amministrativa da €40 a €240.
    • All'interno ed all'esterno dello stadio è attivo un sistema di video-sorveglianza. Tutte le immagini registrate verranno poste a disposizione dell’Autorità Giudiziaria e di Pubblica Sicurezza. I dati sono trattati secondo le disposizioni previste dal Reg. UE n. 2016/679, dal D.Lgs. 196/2003 e dal D.M. 6 giugno 2005 e secondo quanto meglio descritto nell’informativa privacy predisposta da parte della società organizzatrice dell’evento rilevante.
    • I dati personali degli acquirenti e degli eventuali cessionari dei titoli di accesso sono trattati ai fini e con le modalità previste dalla legge e dal contratto di acquisto dei titoli medesimi e secondo quanto meglio descritto nell’informativa privacy predisposta da parte della società organizzatrice dell’evento rilevante.


REGOLAMENTO PER L'USO DEI PASS DI SERVIZIO/TERMINI DI UTILIZZO PASS DI SERVIZIO

Il rilascio del pass è soggetto alle disposizioni di volta in volta emanate dall’autorità competente.

Al fine di garantire il mantenimento delle condizioni di sicurezza all'interno dello stadio, l'applicazione del disposto delle leggi n. 401/1989; 377/2001, 88/2003 e 41/2007 e s.m.i. in materia di sicurezza negli stadi, nonché l'applicazione della vigente normativa tributaria in materia di biglietti di servizio, l'uso dei pass di servizio è soggetto alle seguenti norme.

  1. I pass sono numerati. I possessori dei pass potranno accedere allo stadio solo dall'ingresso dedicato.
  2. All'ingresso i possessori dei pass dovranno accettare di farsi identificare dal personale di servizio mediante l'esibizione di un documento di identità. In caso di rifiuto, non sarà consentito l'accesso allo stadio.
  3. Dal momento dell'identificazione del portatore, ogni pass sarà nominativamente abbinato al suo possessore e non potrà essere utilizzato da altra persona.
  4. I possessori dei pass avranno accesso solo alle aree indicate nei pass medesimi e solo per ragioni di servizio;
  5. I possessori dei pass dovranno accettare di farsi identificare in qualsiasi momento dal personale di servizio mediante l'esibizione di un documento di identità. Il rifiuto di sottoporsi all’identificazione, l’uso di un pass assegnato ad altra persona o l'uso del pass per ragioni diversa da quelle di servizio o, infine, l’accesso ad aree non consentite, comporterà l'immediato accompagnamento all'uscita del possessore del pass, che potrà essere segnalato all'Autorità di Pubblica Sicurezza per gli accertamenti del caso. A tal fine si rammenta che ai sensi dell'art. 1-septies, comma 2, decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, come modificato dalla legge 41/2007 "Chiunque …entra negli impianti in violazione del rispettivo regolamento d'uso, ovvero vi si trattiene... è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 a 500 euro… contravventore possono essere applicati il divieto e le prescrizioni di cui all'art. 6 della legge 13 dicembre 1989, n. 401, per una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni".
  6. Ai sensi dell'art. 1 quinquies legge 24 aprile 2003 n. 88 l’accesso indebito negli impianti sportivi con capienza superiore a 10.000 persone è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 103 a Euro 516 e che ai sensi dell'art. 6 bis comma 2 legge 13 dicembre 1989 n. 401, chiunque superi indebitamente una recinzione o separazione di un impianto sportivo è punibile con l'arresto fino a sei mesi.
  7. L'uso del PASS DI SERVIZIO costituisce un'integrale accettazione e presa visione del Regolamento d’uso dello Stadio, codice Etico e Codice di Condotta facente capo ad A.C. Milan S.p.A.
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